Il nostro regime fiscale prevede delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa: il termine non va confuso, come accade spesso nel linguaggio comune, con quello di abitazione principale.
La prima casa non è infatti necessariamente quella in cui si fissa la propria residenza o quella dei propri familiari: il riconoscimento è indipendente dalla destinazione d’uso.
Le agevolazioni vengono concesse in sede di stipula di contratto e permettono di risparmiare sulle imposte di acquisto. Il primo limite per usufruire di tali agevolazioni fiscali è relativo alla natura dell’immobile: sono infatti esclusi tutti quelli classificati come “di lusso”, ad esempio appartamenti con superficie maggiore di 160 mq, piscina, materiali pregiati, dettagli ricercati etc.
Esistono poi una serie di condizioni che devono necessariamente sussistere: in primis l’immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha la residenza o in cui intende comunque stabilirla entro il termine massimo di 18 mesi dalla stipula, o al limite nel Comune dove l’acquirente svolge la propria attività principale. L’acquirente non deve inoltre essere titolare di diritto reale su un bene immobile sito nel territorio dello stesso Comune dove si trova l’immobile da acquistare. Infine non bisogna essere già proprietari, in via esclusiva o in comunione con il coniuge, o disporre di diritti reali di godimento su un altro bene immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni sulla prima casa.
In caso di dichiarazioni false, di non trasferimento della residenza entro il termine stabilito per legge o di cessione, anche a titolo gratuito, della casa prima che siano trascorsi 5 anni (a meno che entro un anno non riacquisti un altro immobile da adibire a propria abitazione principale) l’acquirente decade da eventuali benefici fiscali usufruiti in sede di acquisto.
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Valerio Carnevali
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Fonte: Article-Marketing.it
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